Il Tariffario ANPEQ

26.11.2002# – Il Consiglio direttivo dell’ANPEQ decide di abrogare il Tariffario per l’attività di Esperto qualificato.

L’abrogazione del tariffario da parte dell’ANPEQ comporta solo la rinuncia ad eventuali azioni “punitive” nei riguardi dei soci che non lo applicano. Azioni “punitive” che comunque, in 23 anni di attività dell’Associazione non sono mai state prese verso un socio.
Dopo approfondito dibattito il Consiglio direttivo decide all’unanimità, in applicazione della legge 287/90, di effettuare quanto segue:

  • abrogare i Tariffari emessi dall’Associazione,
  • abrogare le Norme di etica emesse dall’Associazione che riguardano l’applicazione dei tariffari e quelle che vietano all’Esperto qualificato di farsi pubblicità,
  • abolire la Commissione tariffario dell’ANPEQ,
  • sospendere gli articoli dello statuto nei quali di parla di tariffario, in particolare dove si parla di “tradurre in concrete proposte le istanze della categoria anche sul piano tariffario”.

Il Consiglio decide inoltre di comunicare a tutti gli iscritti all’Associazione il contenuto della presente delibera, comunicando altresì anche il fatto che ogni Esperto qualificato può farsi pubblicità nei modi e nelle forme che ritiene più opportune.

7.7.2005# – Comunicazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito di tariffa degli onorari per le radiazioni ionizzanti e non.

In data 11 marzo 2005 la Presidenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha comunicato al Consiglio dell’ANPEQ di avere valutato positivamente, nella seduta di Consiglio del 14 gennaio u.s., ed inviato ai 103 Ordini provinciali degli Ingegneri la VI Edizione del Tariffario ANPEQ (che il Consiglio dell’ANPEQ ha abrogato in data 26.11.2002 in applicazione della legge 287/90) “come utile indicazione nell’ambito della analogia e della discrezionalità previste nella tariffa di cui alla legge 143/1949 per quelle prestazioni non espressamente previste”.

#: Notizie riportate dal sito ANPEQ sezione news.

Fattore conversione lira/euro £ 1.936,27 = € 1.

Aumento ISTAT*, calcolato in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie impiegati e operai, dal novembre 1996 al dicembre 2024, 68,7%.

*: Dati ottenuti da: http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/