​Livelli ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali

REGOLAMENTO EURATOM 2016/52 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione

 

Prodotti alimentari (Bq/kg)1 – Allegato I
Radionuclide Alimenti per lattanti2 Latte e derivati del latte3 Altri alimenti esclusi quelli secondari4 Prodotti alimentari liquidi5
Isotopi dello stronzio Sr-90 in particolare  75 125 750 125
Isotopi dello iodio
Iodio-131 in particolare
 150 500 2000 500
Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa in particolare Pu-239 e Am-241  1 20 80 20
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-1376  400 1000 1250 1000

1 Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.
2 Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all’alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate con una delle seguenti denominazioni: “alimento per lattanti”, “alimento di proseguimento” e “latte di proseguimento”, a norma degli articoli 11 e 12 della direttiva 2006/141/CE della Commissione.
3 Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).
4 I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all’allegato II.
5 Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice 2009 e al capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili alle forniture di acqua potabile.
6 Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

Alimenti per animali Cs-134 e Cs-137, Bq/kg7-8 – Allegato III
 Suini 1250
 Pollame, agnelli, vitelli 2500
 Altri 5000

7 Questi livelli dovrebbero contribuire all’osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.
8 Questi livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo.

World Health Organization – Who Codex Alimentarius

guidelines levels for radionuclides in foods contaminated following a nuclear or radiological emergency for use in international trade

Radionuclide Guideline levels, Bq/kg
Alimenti per lattanti Altri alimenti
H-3, C-14, Tc-99  1000 10000
Sr-90, Ru-106, I-129,131, U-235  100 100
S-35, Co-60, Sr-89, Ru-103, Cs-134,137, Ce-144, It-192 1000 1000
Pu-238, 239, 240, Am-241 1 10

Regolamento Unione Europea per l’importazione di prodotti agricoli
da paesi terzi e dal Giappone

Regolamento 1048/2009 relativamente alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

Alimento* Cs-134+Cs-137** Bq/kg
Prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all’alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti» 370
Tutti gli altri prodotti interessati 600
*Elenco indicato in art.1 lettera a, b, c e d**Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo

Regolamento di esecuzione 284/2012 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

Livelli massimi per prodotti alimentari (a), Bq/kg stabiliti dalla legislazione giapponese
Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia Latte e prodotti lattiero-caseari Altri prodotti, eccetto acque minerali e bevande simili, tè ottenuto da foglie non fermentate, soia e prodotti a base di soia(d) Acque minerali e bevande simili, tè ottenuto da foglie non fermentate
Cs-134 e Cs-137 50 (b) 50 (b) 100 (b,c) 10 (b)
Livelli massimi per gli alimenti per animali (e), Bq/kg stabiliti dalla legislazione giapponese
Alimenti
destinati a
mucche e cavalli
Alimenti
destinati a suini
Alimenti destinati a pollame Alimenti
destinati a pesci
(g)
Cs-134 e Cs-137 100 (f) 80 (f) 160 (f) 40 (f)

(a) Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo. Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5. Per il tè, il livello massimo si applica all’infuso di foglie di tè. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell’infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.
(b) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87.
(c) Per il riso e i prodotti a base di riso il livello massimo si applica a partire dal 1° ottobre 2012. Prima di tale data si applica il livello massimo di 500 Bq/kg.
(d) Per la soia e i prodotti a base di soia si applica il livello massimo di 500 Bq/kg.
(e) Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12 %.
(f) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).
(g) Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali